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Art. 1
1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi.
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Art. 2
1. I cani di proprieta' di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.
2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
3. Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprieta' le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
4. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 e al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.
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